Mediazione in
materia di responsabilità medica
Da marzo 2011, diventa obbligatorio il
tentativo di mediazione fra le parti in caso di controversie civili.
Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in
tribunale per la definizione delle controversie.
La mediazione deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti,
stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione e
iscritti in un apposito Registro, istituito presso il Ministero della
Giustizia. Il Decreto n. 180/2010 “Regolamento recante la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi
di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” indica i
criteri per l’iscrizione al Registro, i requisiti per l’esercizio delle
funzioni di mediatore, i criteri di determinazione delle spese, l’elenco
degli enti di formazione. La mediazione civile è un importantissimo
strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora
previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono
nelle aule dei tribunali.
DECRETO 18
ottobre 2010, n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco
dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità
spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28
(GU n. 258 del 4-11-2010)
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Mediazione, fissata
l’udienza pubblica alla Consulta: 23 ottobre 2012
La
Consulta dovrà sindacare se la
norma sul tentativo obbligatorio come condizione di procedibilità della
domanda giudiziaria sia in contrasto con la tutela giudiziale dei diritti
È stata
fissata per martedì 23 ottobre l'udienza pubblica alla Consulta sulla
questione di legittimità costituzionale sollevata sull’obbligatorietà del
tentativo di mediazione ex
articolo 5 del d.lgs 28/2010.
Al
centro della causa
l’ordinanza del Tar Lazio del 12 aprile 2011
che rimette la questione
alla Corte Costituzionale dopo il ricorso proposto dalle Camere civili,
dall’Oua e da altri organismi forensi. Ma c’è anche l’ordinanza del giudice
di pace di Catanzaro del primo settembre 2011.
I
giudici costituzionali dovranno verificare se la norma che dispone il
tentativo obbligatorio come condizione di procedibilità della domanda
giudiziaria violi la tutela giudiziale dei diritti sancita dalla carta
costituzionale.
Secondo
gli organismi forensi che hanno adito la magistratura il d.lgs. 28/2010 è
andato oltre i principi stabiliti dalla legge delega 69/2009 e si risolve in
un incombente che precluderebbe l’accesso diretto alla giustizia.
Relatore della causa sarà il giudice Alessandro Criscuolo, che proviene
dalla
Cassazione,
dove è stato presidente della prima sezione civile.
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Mediazione, depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del
2012 in merito di mediazione civile e commerciale
La
sentenza
272/2012 della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 e di altri articoli e commi.
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Responsabilità medica, depositata la sentenza della Corte Suprema di
Cassazione n. 16754 del 2 ottobre 2012
La
sentenza
16754/2012
della Corte Suprema di Cassazione, in materia di "responsabilità medica", ha
suscitato vivaci reazioni in ambito forense e sanitario, sollevando
importanti problemi etici con conseguenti ricadute nell'attività medica, per
aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno c.d. da nascita
indesiderata direttamente all'individuo nato affetto da una malformazione,
ai genitori, nonché ai suoi fratelli.
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