Il Dibattito in
Parlamento
Si
intende portare all’attenzione dei partecipanti
all’iniziativa formativa in corso alcuni passaggi importanti che si
registrano durante l’iter parlamentare di alcuni progetti di legge di
significativo interesse per il corso con l’obiettivo di approfondire
la conoscenza di argomenti di strettissima attualità al centro della
riflessione tra i bioeticisti per suscitare il confronto in vista di un
dialogo improntato alla massima apertura ed al massimo rispetto delle
differenti posizioni espresse.
"Disposizioni in
materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento" (approvata, in un testo unificato, dal Senato –
lettura conclusa il 26 marzo 2009)"
Attualmente:
Atto Camera:
2350
CAMERA
DEI DEPUTATI
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 febbraio
2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il
sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.
La seduta comincia alle
11.35.
Disposizioni in materia
di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate
di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625
Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606
Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello
Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di
Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue
l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio
2010.
Giuseppe PALUMBO,
presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione
dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni,
dispone l'attivazione del circuito.
Ricorda che la Commissione ha votato gli emendamenti fino all'emendamento
3.35 e che deve ora passare all'esame dell'emendamento Livia Turco 3.46, su
cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere
contrario.
Livia TURCO (PD) illustra
le finalità del suo emendamento 3.46, sostitutivo dei commi 5 e 6
dell'articolo 3, volto a realizzare un bilanciamento tra volontà del
paziente e tutela della vita, mettendo al centro il rapporto di fiducia tra
paziente, medico e famiglia. Ritiene che il cuore della legge dovrebbe
essere costituito proprio dalla relazione di fiducia tra medico, paziente,
familiari, secondo il principio del rispetto della dignità e del valore
della vita. Osserva che attraverso la relazione di fiducia si può cercare di
superare la contrapposizione tra il perseguimento del bene del paziente e la
sua autonomia. Nella misura in cui la malattia stessa è causa di una
compressione della sfera dell'autonomia del malato, la medicina, nella sua
finalizzazione alla cura della malattia, contribuisce a promuovere
l'autonomia del paziente. Se il paziente può confidare che la propria
volontà, da accertarsi in concreto con le dovute cautele e garanzie, verrà
accolta e rispettata, l'elemento fiduciario alla base dell'alleanza
terapeutica ne verrà rinsaldato. Inoltre, proprio la possibilità di
richiedere l'interruzione di trattamenti può favorire l'adesione del
paziente all'avvio degli stessi che prevedono la dipendenza da macchinari e
sono surrogatori di funzioni vitali; trattamenti che potrebbero essere a
priori rifiutati proprio per il timore di una perdita definitiva della
propria possibilità di autodeterminazione. Sottolinea che queste ultime
considerazioni sono contenute nel documento della Commissione nazionale di
bioetica sul tema «Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario
nella relazione medico-paziente» del 28 ottobre 2008. Sottolinea quindi che
la legge deve promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra
paziente, medico, fiduciario e comunità di affetti. Ne deriva una
conseguenza sui caratteri della dichiarazione anticipata di trattamento
(DAT) che non può essere né orientativa né vincolante, ma «impegnativa». Ciò
in coerenza con la centralità della comunicazione che si sviluppa tra i
diversi componenti della relazione di cura e fiducia. Ritiene necessario
garantire che i trattamenti di nutrizione e idratazione siano sempre
assicurati al paziente assumendo come punto di riferimento ciò che è
condiviso nell'ambito clinico. Sottolinea altresì la necessità di consentire
che la nutrizione e l'idratazione siano indicate nelle DAT al fine di
promuovere, sostenere e valorizzare la relazione di fiducia tra medico e
paziente e fiduciario che valuta con il collegio medico, caso per caso, la
situazione della persona ed il suo stato di gravità e valuta quando i
trattamenti diventano futili e sproporzionati.
Benedetto DELLA VEDOVA (PdL)
osserva che con l'emendamento in esame si compie un tentativo di equilibrio
tra le diverse posizioni ideologiche e la volontà di riconoscere i diritti
irrinunciabili del malato, includendo nelle dichiarazioni anticipate di
trattamento anche l'idratazione e la nutrizione artificiale. Al riguardo,
richiama la posizione del filosofo cattolico Vittorio Possenti, il quale ha
sottolineato che, se non esiste un dovere di continuare ad esistere che sia
esigibile dallo Stato, non esiste un dovere assoluto di continuare ad
imporre sempre idratazione e nutrizione. Si può pensare ad un collegio
etico-medico-familiare che esamini e decida, ma non ad un obbligo assoluto.
In merito all'idratazione e nutrizione, sempre secondo le posizioni di
Possenti, occorre poi distinguere tra soggetti già ora in coma vegetativo
persistente, che non hanno espresso alcuna DAT, e soggetti che entreranno in
futuro in tale condizione: ai primi non si dovrebbe sottrarre il sostegno
vitale, mentre ciò può essere possibile per i secondi in rapporto a precise
garanzie sulla loro volontà anticipata. Sottolinea come questa posizione sia
in linea con l'impostazione dell'emendamento Livia Turco 3.46.
Giovanni Mario Salvino
BURTONE (PD), nel manifestare un orientamento favorevole sull'emendamento in
esame, ritiene che la materia in discussione debba essere inquadrata
nell'ambito di un diritto mite e non essere oggetto di norme rigide o
prescrittive, in particolare nei confronti dei medici. Osservato che non si
può dimostrare scientificamente che idratazione e alimentazione non siano
atti medici, ritiene proprio per questo che possano essere previste nelle
DAT. Sollecita infine un ritorno alla tradizione umanistica della medicina
che metta in relazione, in un rapporto fiduciario, le figure del medico, del
paziente e della famiglia specie nel passaggio difficilissimo del fine vita.
Paola BINETTI (UdC)
sottolinea che il nodo cruciale della questione è capire fino a che punto
l'idratazione e l'alimentazione artificiale siano somministrate a tutela
della vita e quando invece comportino un accanimento terapeutico. Richiamato
il contenuto dell'emendamento 3.10 del relatore, in cui si circoscrive
l'ambito dell'idratazione e alimentazione artificiale, pur confermando che
esse non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento,
invita i colleghi ad evitare artificiose contrapposizioni tra schieramenti
in base a semplicistiche categorizzazioni che ascriverebbero unicamente al
PdL la difesa della vita. Dà atto all'opposizione di aver lavorato nella
stessa direzione di tutela della vita in cui anche la maggioranza cerca di
muoversi e ritiene che il contenuto dell'emendamento in esame non possa
essere respinto aprioristicamente.
Vittoria D'INCECCO (PD)
invita i colleghi a riflettere sull'emendamento 3.46 dell'onorevole Turco,
che si riferisce ad un punto cruciale di questa lunga e importante
discussione. Non solo è centrale in questo dibattito l'articolo 3 della
proposta di legge in esame, che disciplina tutto il tema della Dat, ma
rappresenta uno snodo fondamentale il punto relativo all'alimentazione e
sull'idratazione artificiale, perché è su questo punto, che scivolano le
differenti visioni della vita, dell'etica, del rapporto tra la legge e lo
spazio di libera determinazione individuale. In questo momento, su questo
tema, appare evidente a tutti qual sia la materia della contesa e quali
siano le differenze di pensiero. In buona sostanza, alcuni considerano
alimentazione e idratazione artificiali strumenti ordinari, quasi naturali,
con cui si dà da mangiare e bere alle persone. Altri li considerano mezzi
tecnici, cure mediche, trattamenti sanitari, ovvero «attrezzature» esterne
al ciclo naturale delle cose. La sua opinione, da medico prima ancora che da
donna impegnata in politica, è che appare evidente il carattere di
trattamento medico e sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione
artificiali. Non comprende come un medico, in coscienza e in onestà, possa
negare che alimentazione e idratazione artificiali siano trattamenti
sanitari, pur nella molteplicità delle diverse situazioni. Altrettanto
naturalmente va riconosciuto che questi trattamenti garantiscono un sostegno
vitale. Ma se viene riconosciuto il diritto del cittadino a rifiutare le
cure mediche, anche se questo rifiuto può condurre alla morte, allora non si
può non riconoscergli anche il diritto a rinunciare a quello strumentario
sanitario che gli porta alimentazione e idratazione e contribuisce a tenerlo
in vita.
Invece chi sostiene un altro approccio in realtà sta costruendo solo un
meccanismo dialettico per ridurre lo spazio di libera scelta rispetto al
tema complesso e difficile della vita e della morte e imbrigliare così la
volontà individuale, sostenendo una tesi medico-scientifica per rendere in
realtà un servizio ad una visione etica. Questo è comprensibile ma non
condivisibile. È convinta che per approvare una legge in questa materia si
debba entrare nel cuore e nella mente delle persone, capire e condividere le
scelte di ognuno, anche se non piacciono. Non si possono dettare regole che
vadano contro la volontà della persona, ma si deve rispettare il desiderio
della stessa.
Delia MURER (PD) intende
evidenziare i motivi della sua valutazione negativa delle disposizioni che
l'emendamento in discussione mira a modificare ed in generale di tutto il
testo licenziato dal Senato. Esso infatti contiene una visione antropologica
pessimistica dell'uomo, una mancanza di fiducia nella persona e nella
società perché non tiene conto che le persone e la società esprimono oggi
una domanda di vicinanza, di lotta alla solitudine e al dolore. Insomma, una
domanda di eguale rispetto della vita umana, della sua dignità e della sua
qualità. Il testo del Senato, inoltre, come ha brillantemente ricordato
l'onorevole Livia Turco, contiene una prevaricazione della norma sulla
coscienza delle persone e sulla scienza e competenza medica. Una
prevaricazione che lede l'autonomia e la responsabilità del medico.
Diversamente, l'emendamento 3.46 mira a valorizzare la relazione di fiducia
tra medico, paziente e familiari, relazione che valuta ogni peculiare
situazione e ciascuna singola e irripetibile persona, secondo il principio
del rispetto della sua salute, della sua vita e del valore supremo della sua
dignità. La relazione di fiducia, e non solo di cura, tra paziente, medici,
fiduciario, famiglia è la modalità di cura più ambiziosa e difficile ma
l'unica efficace: è «ambito etico» perché in essa il fluire della vita
dimostra che vita ed autodeterminazione intesa come libertà per fare ciò che
è bene non sono tra loro in contrapposizione perché non c'è l'una senza
l'altra. Nella relazione di fiducia sono su un piano di dignità, nella
distinzione dei ruoli, il medico e il paziente. L'autonomia e la
responsabilità del medico sono il motore dell'alleanza terapeutica e della
relazione di fiducia, che, come sottolineato dal collega Burtone, implica un
forte senso di responsabilità del medico. Per tali ragioni, invitando la
Commissione a introdurre nel testo del comma in esame chiari segnali di una
volontà di valorizzazione del rapporto medico-paziente, dichiara che voterà
a favore dell'emendamento 3.46.
Eugenio MAZZARELLA (PD),
nel manifestare un orientamento favorevole all'emendamento in esame, si
associa alle considerazioni svolte dal deputato Della Vedova. Ritiene che si
dovrebbe venire meno ad una volontà di onnipotenza «biologistica» che ha ben
poco a che vedere con la vita che si intende tutelare.
Carmelo PORCU (PdL)
ritiene che il testo presentato dal relatore nel suo emendamento 3.10
proponga una soluzione equilibrata, prevedendo un'importante ridefinizione
del concetto di idratazione e di alimentazione. Ricorda inoltre che il
filosofo Vittorio Possenti, citato dal collega Della Vedova, richiama anche
la figura dell'amministratore di sostegno, figura tecnico-giuridica che a
suo parere non può decidere della vita di un paziente. Esprime, infatti,
perplessità sulla estensione all'amministratore di sostegno della facoltà di
decidere sul fine vita del soggetto incapace.
Alessandra MUSSOLINI (PdL)
ritiene che l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 3 sia chiara e
lineare e non suscettibile di dubbie interpretazioni, come invece
l'emendamento 3.46. Le disposizioni recate dal comma 5, condivisibili o
meno, sono precise e inequivocabili. Infatti, il legislatore non deve dar
vita a trattati dai contenuti filosofici od etici, ma predisporre norme che
diano certezze a chi le deve applicare. Per tali ragioni non condivide
l'emendamento 3.46, in particolare laddove afferma che la nutrizione
artificiale deve essere sempre assicurata salvo il caso in cui risulti
inidonea o futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase
terminale della vita. Tali affermazioni, a suo giudizio, non aiutano a fare
chiarezza e non dettano disposizioni inequivocabili. Per le medesime ragioni
è contraria anche all'emendamento 3.10 presentato dal relatore, che
introduce eccezioni indiscriminate al mantenimento fino al termine della
vita dell'idratazione e nutrizione artificiali.
Anna Margherita MIOTTO
(PD) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 3 è sufficientemente chiaro
ancorché problematico nel contenuto: l'alimentazione e l'idratazione
artificiali sono forme di sostentamento vitale e sono sempre garantite,
anche in condizioni estreme. Giudica equilibrato il contenuto
dell'emendamento Livia Turco 3.46, in cui al comma 5-bis si tiene
conto della volontà del paziente che non può essere trascurata in nome della
chiarezza della norma. Il comma 5-ter dell'emendamento introduce
invece un'indicazione dettagliata su alleanza terapeutica tra medico e
famiglia che, a suo giudizio, non può essere esclusa dal testo. Sollecita i
colleghi ad approvare una legge condivisa che possa trovare il più ampio
consenso nel Paese.
Ileana ARGENTIN (PD)
ringrazia preliminarmente l'onorevole Turco per aver presentato un
emendamento che tiene nel massimo rispetto la volontà e la dignità della
persona umana. Con riferimento alle argomentazioni del deputato Porcu,
sottolinea che, se si delega ad altro soggetto la scelta sul fine vita, non
si può escludere l'amministratore di sostegno, soprattutto nei casi in cui
il soggetto incapace non sia assistito da figure familiari. Relativamente
all'intervento dell'onorevole Mussolini, sottolinea altresì che da parte di
un malato terminale vi può essere una serie di modalità di comunicazione
della propria volontà che devono essere tenute in considerazione.
Andrea SARUBBI (PD)
dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Livia Turco 3.46 che non
ritiene offensivo della cultura cristiana.
La Commissione respinge
quindi l'emendamento Livia Turco 3.46.
Lucio BARANI (PdL),
intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di anticipare, al termine
dell'esame delle proposte di legge sul testamento biologico, l'esame in sede
consultiva del disegno di legge comunitaria e del decreto-legge «mille
proroghe», fissato per le ore 14.15, e la successiva sede referente.
Giuseppe PALUMBO (PdL),
presidente, ricorda che al termine della sede consultiva, fissata per le
ore 14.15, è previsto alle ore 14.30 l'esame in sede referente del
provvedimento sulla sordocecità C. 2713 e di quello sulle cure palliative C.
624-B. Sul primo è previsto l'intervento del sottosegretario
Viespoli, mentre sul
secondo quello del Ministro Fazio. Propone, pertanto, di mantenere la sede
referente alle ore 14.30 e di anticipare solo la sede consultiva.
La Commissione concorda.
Eugenio MAZZARELLA (PD)
illustra le finalità del suo emendamento 3.1. Rileva che nelle dichiarazioni
anticipate di trattamento il dilemma tra i valori in gioco - da un lato, la
dignità della vita e la sua richiesta di autodeterminazione, dall'altro,
l'indisponibilità della vita e l'istanza della sua sacralità - può
sciogliersi solo a condizione di farli dialogare in positivo nelle
disposizioni in esame. Rileva che uno dei punti più delicati presenti nel
testo approvato dal Senato, riguarda la non ammissibilità nelle DAT del
rifiuto del paziente di idratazione ed alimentazione artificiali e
l'obbligatorietà per il medico, in quanto sostegni vitali, di provvedervi
comunque, anche nello stato vegetativo permanente. Ritiene vi sia un modo di
depotenziare questo conflitto, evitando anche la logica potenzialmente
elusiva della cosiddetta «zona grigia» da tenere al riparo dalla norma. È
questo l'obiettivo che si sono posti i numerosi firmatari sia di maggioranza
che di opposizione dell'emendamento in discussione: la norma dovrebbe
garantire con chiarezza il rispetto della volontà del paziente, del suo
diritto all'autodeterminazione sulle scelte di cura del «fine vita», ma
insieme, con altrettanta chiarezza, dovrebbe riservare al dialogo tra
medico, fiduciario e/o familiari una meditata possibilità di sospensione di
queste volontà, in relazione, ad esempio, al rifiuto di alimentazione e
idratazione artificiali, se da questa sospensione si può attendere (e fin
quando si può attendere) un reale beneficio terapeutico. Insomma, si tratta
di far vivere al letto del paziente inconsapevole una mediazione umanamente
sostenibile tra il rispetto della sua autodeterminazione e l'alleanza
terapeutica in cui, anche se inconsapevole, resta coinvolto con il medico
che lo ha in cura. La formulazione all'emendamento, a ciò ispirata, viene
incontro, peraltro, alle giuste preoccupazioni espresse dal relatore Di
Virgilio, sul fatto che la legge debba poter contrastare l'eutanasia,
l'abbandono terapeutico, e l'accanimento terapeutico. Osserva che
l'emendamento proposto bilancia in positivo queste tre possibili conseguenze
perché il «no» all'eutanasia è articolato in modo tale da non diventare il
suo contrario, distanasia, che come ostinazione tecnica e medicale nella
cura, che non vuole ammettere la sconfitta della morte, è il presupposto
logico e ideologico dell'accanimento terapeutico e che talora è la più
sottile forma di abbandono terapeutico, che mette da parte la pietas
e la mitezza che sempre richiede la «cura» della persona umana. Lo spiraglio
di revisione al dispositivo delle DAT richiesto dal relatore Di Virgilio è
espressamente previsto nella forma mite della possibilità di sospensione
motivata e pro tempore dell'attuazione del vincolo giuridico delle
disposizioni del paziente.
Osserva che l'alleanza terapeutica si fonda sull'autonomia del rapporto tra
medico e paziente. È evidente che proprio questa autonomia viene meno, e con
essa l'alleanza terapeutica stessa, se è la norma giuridica, cioè lo Stato,
a farsi carico di decidere per legge a quali decisioni di cura deve
addivenire quella relazione. Sottolinea che in uno scenario giuridico di
divieti o di prescrizioni obbliganti su questo tema, ci si pone fuori sia
dall'autodeterminazione del paziente, che dall'alleanza terapeutica, sul
terreno di una biopolitica autoritaria dello Stato. Le opzioni etiche sono
le più diverse, ma lo spazio etico è cosa diversa dallo spazio giuridico.
Nello spazio giuridico può solo esserci una legislazione della
responsabilità e non della convinzione, per quanto animata dalle migliori
intenzioni. Auspica pertanto, anche a nome dei numerosi deputati dei diversi
schieramenti che l'hanno sottoscritto, l'approvazione del suo emendamento
3.1, che consentirebbe di giungere ad una sintesi condivisa.
Benedetto DELLA VEDOVA (PdL),
richiamando le parole scritte dal filosofo Giovanni Reale in una memoria
trasmessa alla XII Commissione, auspica che lo Stato non giunga a stabilire
per legge che la nutrizione artificiale possa essere imposta in tutti i
casi, perché uno Stato di questo genere sarebbe peggiore del Leviatano di
Hobbes. Con riferimento alle argomentazioni del collega Porcu, precisa che
non vi è uno schieramento politico contro la tutela della vita e che nel
provvedimento in esame si deve stabilire con chiarezza chi è titolare della
decisione sul fine vita. Sottolinea che, se il testo in esame non sarà
modificato, la decisione sul fine vita viene delegata allo Stato-Leviatano.
Barbara POLLASTRINI (PD)
esprime apprezzamento per lo spirito con cui i colleghi Livia Turco e
Mazzarella e gli altri deputati del suo gruppo che sono intervenuti nel
dibattito odierno hanno inteso offrire la possibilità di stabilire i confini
entro cui scrivere la normativa in discussione, fissando quei principi
invalicabili che tutti dovrebbero condividere. Lo spirito si sostanzia in
una proposta di mediazione umanamente sostenibile, con dei «no», ad esempio
all'accanimento terapeutico, e dei «si», come quello alla creazione di una
alleanza medico-paziente-familiari. Diversamente, ritiene che
l'obbligatorietà della nutrizione disposta dal comma 5 sia una vera e
propria forma di accanimento terapeutico, lesiva della dignità delle
persone. Rivolta poi all'onorevole Porcu, domanda se l'amore per la persona
e per la vita non debba contenere anche il rispetto per la responsabilità
della persona. E proprio perché a suo giudizio l'emendamento 3.1
dell'onorevole Mazzarella contiene tale rispetto ed è ispirato a tale
finalità che lei voterà con convinzione a favore dello stesso. È compito del
legislatore infatti richiamare i principi di laicità e umanesimo, trovando
soluzioni condivise, perché al centro della questione c'è infine e
soprattutto la persona.
La Commissione respinge
l'emendamento Mazzarella 3.1.
Giuseppe PALUMBO,
presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle
13.25. |