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	Il Dibattito in 
    Parlamento 
    
	 
    Si 
    intende portare all’attenzione dei partecipanti 
    all’iniziativa formativa in corso alcuni passaggi importanti che si 
    registrano durante l’iter parlamentare di alcuni progetti di legge di 
    significativo interesse  per il corso con l’obiettivo di approfondire 
    la conoscenza di argomenti di strettissima attualità al centro della 
    riflessione tra i bioeticisti per suscitare il confronto in vista di un 
    dialogo improntato alla massima apertura ed al massimo rispetto delle 
    differenti posizioni espresse. 
      
    
    "Disposizioni in 
    materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
    anticipate di trattamento" (approvata, in un testo unificato, dal Senato – 
    lettura conclusa il 26 marzo 2009)" 
    
     Attualmente: 
    
          Atto Camera: 
    2350 
    
    
     CAMERA 
    DEI DEPUTATI   
    SEDE REFERENTE 
    
    
	Mercoledì 17 febbraio 
    2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il 
    sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella. 
    
    
	La seduta comincia alle 
    11.35. 
    
    
    Disposizioni in materia 
    di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate 
    di trattamento. 
    C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 
    Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 
    Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello 
    Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di 
    Virgilio e C. 2595 Palagiano. 
    (Seguito dell'esame e rinvio). 
    
    
	La Commissione prosegue 
    l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 
    2010. 
    
    
	Giuseppe PALUMBO, 
    presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori 
    della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione 
    dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, 
    dispone l'attivazione del circuito. 
    Ricorda che la Commissione ha votato gli emendamenti fino all'emendamento 
    3.35 e che deve ora passare all'esame dell'emendamento Livia Turco 3.46, su 
    cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere 
    contrario. 
    
    
	Livia TURCO (PD) illustra 
    le finalità del suo emendamento 3.46, sostitutivo dei commi 5 e 6 
    dell'articolo 3, volto a realizzare un bilanciamento tra volontà del 
    paziente e tutela della vita, mettendo al centro il rapporto di fiducia tra 
    paziente, medico e famiglia. Ritiene che il cuore della legge dovrebbe 
    essere costituito proprio dalla relazione di fiducia tra medico, paziente, 
    familiari, secondo il principio del rispetto della dignità e del valore 
    della vita. Osserva che attraverso la relazione di fiducia si può cercare di 
    superare la contrapposizione tra il perseguimento del bene del paziente e la 
    sua autonomia. Nella misura in cui la malattia stessa è causa di una 
    compressione della sfera dell'autonomia del malato, la medicina, nella sua 
    finalizzazione alla cura della malattia, contribuisce a promuovere 
    l'autonomia del paziente. Se il paziente può confidare che la propria 
    volontà, da accertarsi in concreto con le dovute cautele e garanzie, verrà 
    accolta e rispettata, l'elemento fiduciario alla base dell'alleanza 
    terapeutica ne verrà rinsaldato. Inoltre, proprio la possibilità di 
    richiedere l'interruzione di trattamenti può favorire l'adesione del 
    paziente all'avvio degli stessi che prevedono la dipendenza da macchinari e 
    sono surrogatori di funzioni vitali; trattamenti che potrebbero essere a 
    priori rifiutati proprio per il timore di una perdita definitiva della 
    propria possibilità di autodeterminazione. Sottolinea che queste ultime 
    considerazioni sono contenute nel documento della Commissione nazionale di 
    bioetica sul tema «Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario 
    nella relazione medico-paziente» del 28 ottobre 2008. Sottolinea quindi che 
    la legge deve promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra 
    paziente, medico, fiduciario e comunità di affetti. Ne deriva una 
    conseguenza sui caratteri della dichiarazione anticipata di trattamento 
    (DAT) che non può essere né orientativa né vincolante, ma «impegnativa». Ciò 
    in coerenza con la centralità della comunicazione che si sviluppa tra i 
    diversi componenti della relazione di cura e fiducia. Ritiene necessario 
    garantire che i trattamenti di nutrizione e idratazione siano sempre 
    assicurati al paziente assumendo come punto di riferimento ciò che è 
    condiviso nell'ambito clinico. Sottolinea altresì la necessità di consentire 
    che la nutrizione e l'idratazione siano indicate nelle DAT al fine di 
    promuovere, sostenere e valorizzare la relazione di fiducia tra medico e 
    paziente e fiduciario che valuta con il collegio medico, caso per caso, la 
    situazione della persona ed il suo stato di gravità e valuta quando i 
    trattamenti diventano futili e sproporzionati. 
    
    
	Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) 
    osserva che con l'emendamento in esame si compie un tentativo di equilibrio 
    tra le diverse posizioni ideologiche e la volontà di riconoscere i diritti 
    irrinunciabili del malato, includendo nelle dichiarazioni anticipate di 
    trattamento anche l'idratazione e la nutrizione artificiale. Al riguardo, 
    richiama la posizione del filosofo cattolico Vittorio Possenti, il quale ha 
    sottolineato che, se non esiste un dovere di continuare ad esistere che sia 
    esigibile dallo Stato, non esiste un dovere assoluto di continuare ad 
    imporre sempre idratazione e nutrizione. Si può pensare ad un collegio 
    etico-medico-familiare che esamini e decida, ma non ad un obbligo assoluto. 
    In merito all'idratazione e nutrizione, sempre secondo le posizioni di 
    Possenti, occorre poi distinguere tra soggetti già ora in coma vegetativo 
    persistente, che non hanno espresso alcuna DAT, e soggetti che entreranno in 
    futuro in tale condizione: ai primi non si dovrebbe sottrarre il sostegno 
    vitale, mentre ciò può essere possibile per i secondi in rapporto a precise 
    garanzie sulla loro volontà anticipata. Sottolinea come questa posizione sia 
    in linea con l'impostazione dell'emendamento Livia Turco 3.46. 
    
    
	Giovanni Mario Salvino 
    BURTONE (PD), nel manifestare un orientamento favorevole sull'emendamento in 
    esame, ritiene che la materia in discussione debba essere inquadrata 
    nell'ambito di un diritto mite e non essere oggetto di norme rigide o 
    prescrittive, in particolare nei confronti dei medici. Osservato che non si 
    può dimostrare scientificamente che idratazione e alimentazione non siano 
    atti medici, ritiene proprio per questo che possano essere previste nelle 
    DAT. Sollecita infine un ritorno alla tradizione umanistica della medicina 
    che metta in relazione, in un rapporto fiduciario, le figure del medico, del 
    paziente e della famiglia specie nel passaggio difficilissimo del fine vita. 
    
    
	Paola BINETTI (UdC) 
    sottolinea che il nodo cruciale della questione è capire fino a che punto 
    l'idratazione e l'alimentazione artificiale siano somministrate a tutela 
    della vita e quando invece comportino un accanimento terapeutico. Richiamato 
    il contenuto dell'emendamento 3.10 del relatore, in cui si circoscrive 
    l'ambito dell'idratazione e alimentazione artificiale, pur confermando che 
    esse non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, 
    invita i colleghi ad evitare artificiose contrapposizioni tra schieramenti 
    in base a semplicistiche categorizzazioni che ascriverebbero unicamente al 
    PdL la difesa della vita. Dà atto all'opposizione di aver lavorato nella 
    stessa direzione di tutela della vita in cui anche la maggioranza cerca di 
    muoversi e ritiene che il contenuto dell'emendamento in esame non possa 
    essere respinto aprioristicamente. 
    
    
	Vittoria D'INCECCO (PD) 
    invita i colleghi a riflettere sull'emendamento 3.46 dell'onorevole Turco, 
    che si riferisce ad un punto cruciale di questa lunga e importante 
    discussione. Non solo è centrale in questo dibattito l'articolo 3 della 
    proposta di legge in esame, che disciplina tutto il tema della Dat, ma 
    rappresenta uno snodo fondamentale il punto relativo all'alimentazione e 
    sull'idratazione artificiale, perché è su questo punto, che scivolano le 
    differenti visioni della vita, dell'etica, del rapporto tra la legge e lo 
    spazio di libera determinazione individuale. In questo momento, su questo 
    tema, appare evidente a tutti qual sia la materia della contesa e quali 
    siano le differenze di pensiero. In buona sostanza, alcuni considerano 
    alimentazione e idratazione artificiali strumenti ordinari, quasi naturali, 
    con cui si dà da mangiare e bere alle persone. Altri li considerano mezzi 
    tecnici, cure mediche, trattamenti sanitari, ovvero «attrezzature» esterne 
    al ciclo naturale delle cose. La sua opinione, da medico prima ancora che da 
    donna impegnata in politica, è che appare evidente il carattere di 
    trattamento medico e sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione 
    artificiali. Non comprende come un medico, in coscienza e in onestà, possa 
    negare che alimentazione e idratazione artificiali siano trattamenti 
    sanitari, pur nella molteplicità delle diverse situazioni. Altrettanto 
    naturalmente va riconosciuto che questi trattamenti garantiscono un sostegno 
    vitale. Ma se viene riconosciuto il diritto del cittadino a rifiutare le 
    cure mediche, anche se questo rifiuto può condurre alla morte, allora non si 
    può non riconoscergli anche il diritto a rinunciare a quello strumentario 
    sanitario che gli porta alimentazione e idratazione e contribuisce a tenerlo 
    in vita. 
    Invece chi sostiene un altro approccio in realtà sta costruendo solo un 
    meccanismo dialettico per ridurre lo spazio di libera scelta rispetto al 
    tema complesso e difficile della vita e della morte e imbrigliare così la 
    volontà individuale, sostenendo una tesi medico-scientifica per rendere in 
    realtà un servizio ad una visione etica. Questo è comprensibile ma non 
    condivisibile. È convinta che per approvare una legge in questa materia si 
    debba entrare nel cuore e nella mente delle persone, capire e condividere le 
    scelte di ognuno, anche se non piacciono. Non si possono dettare regole che 
    vadano contro la volontà della persona, ma si deve rispettare il desiderio 
    della stessa. 
    
    
	Delia MURER (PD) intende 
    evidenziare i motivi della sua valutazione negativa delle disposizioni che 
    l'emendamento in discussione mira a modificare ed in generale di tutto il 
    testo licenziato dal Senato. Esso infatti contiene una visione antropologica 
    pessimistica dell'uomo, una mancanza di fiducia nella persona e nella 
    società perché non tiene conto che le persone e la società esprimono oggi 
    una domanda di vicinanza, di lotta alla solitudine e al dolore. Insomma, una 
    domanda di eguale rispetto della vita umana, della sua dignità e della sua 
    qualità. Il testo del Senato, inoltre, come ha brillantemente ricordato 
    l'onorevole Livia Turco, contiene una prevaricazione della norma sulla 
    coscienza delle persone e sulla scienza e competenza medica. Una 
    prevaricazione che lede l'autonomia e la responsabilità del medico. 
    Diversamente, l'emendamento 3.46 mira a valorizzare la relazione di fiducia 
    tra medico, paziente e familiari, relazione che valuta ogni peculiare 
    situazione e ciascuna singola e irripetibile persona, secondo il principio 
    del rispetto della sua salute, della sua vita e del valore supremo della sua 
    dignità. La relazione di fiducia, e non solo di cura, tra paziente, medici, 
    fiduciario, famiglia è la modalità di cura più ambiziosa e difficile ma 
    l'unica efficace: è «ambito etico» perché in essa il fluire della vita 
    dimostra che vita ed autodeterminazione intesa come libertà per fare ciò che 
    è bene non sono tra loro in contrapposizione perché non c'è l'una senza 
    l'altra. Nella relazione di fiducia sono su un piano di dignità, nella 
    distinzione dei ruoli, il medico e il paziente. L'autonomia e la 
    responsabilità del medico sono il motore dell'alleanza terapeutica e della 
    relazione di fiducia, che, come sottolineato dal collega Burtone, implica un 
    forte senso di responsabilità del medico. Per tali ragioni, invitando la 
    Commissione a introdurre nel testo del comma in esame chiari segnali di una 
    volontà di valorizzazione del rapporto medico-paziente, dichiara che voterà 
    a favore dell'emendamento 3.46. 
    
    
	Eugenio MAZZARELLA (PD), 
    nel manifestare un orientamento favorevole all'emendamento in esame, si 
    associa alle considerazioni svolte dal deputato Della Vedova. Ritiene che si 
    dovrebbe venire meno ad una volontà di onnipotenza «biologistica» che ha ben 
    poco a che vedere con la vita che si intende tutelare. 
    
    
	Carmelo PORCU (PdL) 
    ritiene che il testo presentato dal relatore nel suo emendamento 3.10 
    proponga una soluzione equilibrata, prevedendo un'importante ridefinizione 
    del concetto di idratazione e di alimentazione. Ricorda inoltre che il 
    filosofo Vittorio Possenti, citato dal collega Della Vedova, richiama anche 
    la figura dell'amministratore di sostegno, figura tecnico-giuridica che a 
    suo parere non può decidere della vita di un paziente. Esprime, infatti, 
    perplessità sulla estensione all'amministratore di sostegno della facoltà di 
    decidere sul fine vita del soggetto incapace. 
    
    
	Alessandra MUSSOLINI (PdL) 
    ritiene che l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 3 sia chiara e 
    lineare e non suscettibile di dubbie interpretazioni, come invece 
    l'emendamento 3.46. Le disposizioni recate dal comma 5, condivisibili o 
    meno, sono precise e inequivocabili. Infatti, il legislatore non deve dar 
    vita a trattati dai contenuti filosofici od etici, ma predisporre norme che 
    diano certezze a chi le deve applicare. Per tali ragioni non condivide 
    l'emendamento 3.46, in particolare laddove afferma che la nutrizione 
    artificiale deve essere sempre assicurata salvo il caso in cui risulti 
    inidonea o futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase 
    terminale della vita. Tali affermazioni, a suo giudizio, non aiutano a fare 
    chiarezza e non dettano disposizioni inequivocabili. Per le medesime ragioni 
    è contraria anche all'emendamento 3.10 presentato dal relatore, che 
    introduce eccezioni indiscriminate al mantenimento fino al termine della 
    vita dell'idratazione e nutrizione artificiali. 
    
    
	Anna Margherita MIOTTO 
    (PD) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 3 è sufficientemente chiaro 
    ancorché problematico nel contenuto: l'alimentazione e l'idratazione 
    artificiali sono forme di sostentamento vitale e sono sempre garantite, 
    anche in condizioni estreme. Giudica equilibrato il contenuto 
    dell'emendamento Livia Turco 3.46, in cui al comma 5-bis si tiene 
    conto della volontà del paziente che non può essere trascurata in nome della 
    chiarezza della norma. Il comma 5-ter dell'emendamento introduce 
    invece un'indicazione dettagliata su alleanza terapeutica tra medico e 
    famiglia che, a suo giudizio, non può essere esclusa dal testo. Sollecita i 
    colleghi ad approvare una legge condivisa che possa trovare il più ampio 
    consenso nel Paese. 
    
    
	Ileana ARGENTIN (PD) 
    ringrazia preliminarmente l'onorevole Turco per aver presentato un 
    emendamento che tiene nel massimo rispetto la volontà e la dignità della 
    persona umana. Con riferimento alle argomentazioni del deputato Porcu, 
    sottolinea che, se si delega ad altro soggetto la scelta sul fine vita, non 
    si può escludere l'amministratore di sostegno, soprattutto nei casi in cui 
    il soggetto incapace non sia assistito da figure familiari. Relativamente 
    all'intervento dell'onorevole Mussolini, sottolinea altresì che da parte di 
    un malato terminale vi può essere una serie di modalità di comunicazione 
    della propria volontà che devono essere tenute in considerazione. 
    
    
	Andrea SARUBBI (PD) 
    dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Livia Turco 3.46 che non 
    ritiene offensivo della cultura cristiana. 
    
    
	La Commissione respinge 
    quindi l'emendamento Livia Turco 3.46. 
    
    
	Lucio BARANI (PdL), 
    intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di anticipare, al termine 
    dell'esame delle proposte di legge sul testamento biologico, l'esame in sede 
    consultiva del disegno di legge comunitaria e del decreto-legge «mille 
    proroghe», fissato per le ore 14.15, e la successiva sede referente. 
    
    
	Giuseppe PALUMBO (PdL), 
    presidente, ricorda che al termine della sede consultiva, fissata per le 
    ore 14.15, è previsto alle ore 14.30 l'esame in sede referente del 
    provvedimento sulla sordocecità C. 2713 e di quello sulle cure palliative C. 
    624-B. Sul primo è previsto l'intervento del sottosegretario 
    
    
	Viespoli, mentre sul 
    secondo quello del Ministro Fazio. Propone, pertanto, di mantenere la sede 
    referente alle ore 14.30 e di anticipare solo la sede consultiva. 
    
    
	La Commissione concorda. 
    
    
	Eugenio MAZZARELLA (PD) 
    illustra le finalità del suo emendamento 3.1. Rileva che nelle dichiarazioni 
    anticipate di trattamento il dilemma tra i valori in gioco - da un lato, la 
    dignità della vita e la sua richiesta di autodeterminazione, dall'altro, 
    l'indisponibilità della vita e l'istanza della sua sacralità - può 
    sciogliersi solo a condizione di farli dialogare in positivo nelle 
    disposizioni in esame. Rileva che uno dei punti più delicati presenti nel 
    testo approvato dal Senato, riguarda la non ammissibilità nelle DAT del 
    rifiuto del paziente di idratazione ed alimentazione artificiali e 
    l'obbligatorietà per il medico, in quanto sostegni vitali, di provvedervi 
    comunque, anche nello stato vegetativo permanente. Ritiene vi sia un modo di 
    depotenziare questo conflitto, evitando anche la logica potenzialmente 
    elusiva della cosiddetta «zona grigia» da tenere al riparo dalla norma. È 
    questo l'obiettivo che si sono posti i numerosi firmatari sia di maggioranza 
    che di opposizione dell'emendamento in discussione: la norma dovrebbe 
    garantire con chiarezza il rispetto della volontà del paziente, del suo 
    diritto all'autodeterminazione sulle scelte di cura del «fine vita», ma 
    insieme, con altrettanta chiarezza, dovrebbe riservare al dialogo tra 
    medico, fiduciario e/o familiari una meditata possibilità di sospensione di 
    queste volontà, in relazione, ad esempio, al rifiuto di alimentazione e 
    idratazione artificiali, se da questa sospensione si può attendere (e fin 
    quando si può attendere) un reale beneficio terapeutico. Insomma, si tratta 
    di far vivere al letto del paziente inconsapevole una mediazione umanamente 
    sostenibile tra il rispetto della sua autodeterminazione e l'alleanza 
    terapeutica in cui, anche se inconsapevole, resta coinvolto con il medico 
    che lo ha in cura. La formulazione all'emendamento, a ciò ispirata, viene 
    incontro, peraltro, alle giuste preoccupazioni espresse dal relatore Di 
    Virgilio, sul fatto che la legge debba poter contrastare l'eutanasia, 
    l'abbandono terapeutico, e l'accanimento terapeutico. Osserva che 
    l'emendamento proposto bilancia in positivo queste tre possibili conseguenze 
    perché il «no» all'eutanasia è articolato in modo tale da non diventare il 
    suo contrario, distanasia, che come ostinazione tecnica e medicale nella 
    cura, che non vuole ammettere la sconfitta della morte, è il presupposto 
    logico e ideologico dell'accanimento terapeutico e che talora è la più 
    sottile forma di abbandono terapeutico, che mette da parte la pietas 
    e la mitezza che sempre richiede la «cura» della persona umana. Lo spiraglio 
    di revisione al dispositivo delle DAT richiesto dal relatore Di Virgilio è 
    espressamente previsto nella forma mite della possibilità di sospensione 
    motivata e pro tempore dell'attuazione del vincolo giuridico delle 
    disposizioni del paziente. 
    Osserva che l'alleanza terapeutica si fonda sull'autonomia del rapporto tra 
    medico e paziente. È evidente che proprio questa autonomia viene meno, e con 
    essa l'alleanza terapeutica stessa, se è la norma giuridica, cioè lo Stato, 
    a farsi carico di decidere per legge a quali decisioni di cura deve 
    addivenire quella relazione. Sottolinea che in uno scenario giuridico di 
    divieti o di prescrizioni obbliganti su questo tema, ci si pone fuori sia 
    dall'autodeterminazione del paziente, che dall'alleanza terapeutica, sul 
    terreno di una biopolitica autoritaria dello Stato. Le opzioni etiche sono 
    le più diverse, ma lo spazio etico è cosa diversa dallo spazio giuridico. 
    Nello spazio giuridico può solo esserci una legislazione della 
    responsabilità e non della convinzione, per quanto animata dalle migliori 
    intenzioni. Auspica pertanto, anche a nome dei numerosi deputati dei diversi 
    schieramenti che l'hanno sottoscritto, l'approvazione del suo emendamento 
    3.1, che consentirebbe di giungere ad una sintesi condivisa. 
    
    
	Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), 
    richiamando le parole scritte dal filosofo Giovanni Reale in una memoria 
    trasmessa alla XII Commissione, auspica che lo Stato non giunga a stabilire 
    per legge che la nutrizione artificiale possa essere imposta in tutti i 
    casi, perché uno Stato di questo genere sarebbe peggiore del Leviatano di 
    Hobbes. Con riferimento alle argomentazioni del collega Porcu, precisa che 
    non vi è uno schieramento politico contro la tutela della vita e che nel 
    provvedimento in esame si deve stabilire con chiarezza chi è titolare della 
    decisione sul fine vita. Sottolinea che, se il testo in esame non sarà 
    modificato, la decisione sul fine vita viene delegata allo Stato-Leviatano. 
    
    
	Barbara POLLASTRINI (PD) 
    esprime apprezzamento per lo spirito con cui i colleghi Livia Turco e 
    Mazzarella e gli altri deputati del suo gruppo che sono intervenuti nel 
    dibattito odierno hanno inteso offrire la possibilità di stabilire i confini 
    entro cui scrivere la normativa in discussione, fissando quei principi 
    invalicabili che tutti dovrebbero condividere. Lo spirito si sostanzia in 
    una proposta di mediazione umanamente sostenibile, con dei «no», ad esempio 
    all'accanimento terapeutico, e dei «si», come quello alla creazione di una 
    alleanza medico-paziente-familiari. Diversamente, ritiene che 
    l'obbligatorietà della nutrizione disposta dal comma 5 sia una vera e 
    propria forma di accanimento terapeutico, lesiva della dignità delle 
    persone. Rivolta poi all'onorevole Porcu, domanda se l'amore per la persona 
    e per la vita non debba contenere anche il rispetto per la responsabilità 
    della persona. E proprio perché a suo giudizio l'emendamento 3.1 
    dell'onorevole Mazzarella contiene tale rispetto ed è ispirato a tale 
    finalità che lei voterà con convinzione a favore dello stesso. È compito del 
    legislatore infatti richiamare i principi di laicità e umanesimo, trovando 
    soluzioni condivise, perché al centro della questione c'è infine e 
    soprattutto la persona. 
    
    
	La Commissione respinge 
    l'emendamento Mazzarella 3.1. 
    
    
	Giuseppe PALUMBO, 
    presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 
    
    
	La seduta termina alle 
    13.25.  |