COMUNICATO URGENTE

In ottemperanza ai decreti emanati “ Misure urgenti a fronte del Covid 19”.
Ad oggi è impossibile stabilire una nuova data per lo svolgimento regolare del master: La nuova giurisprudenza della responsabilità medica – parte speciale – , nonché assicurare il regolare svolgimento della attività associativa

Pertanto la Presidenza della Associazione A.GI.SA ha deciso di rimborsare le quote associative e il contributo versato a tutti coloro che ne faranno richiesta a mezzo mail, indicando con chiarezza il nominativo e l’IBAN a cui indirizzare il rimborso.

Viceversa, per coloro che non richiederanno il rimborso degli importi versati entro il 30 giugno 2020, verrà emessa ricevuta nominativa valida per la partecipazione del master non appena ne sarà consentito lo svolgimento.

La direzione del master

Venerdì 6 Dicembre 2024

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A.Gi.Sa.

Associazione Giustizia e Sanita'

 
     
     
     
     
     
 

Ordinamento giuridico e scelte terapeutiche e di “fine vita”
La sentenza “Cappato” e le sue implicazioni

 
 

ROMA, MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020
Corte Suprema di Cassazione - Aula virtuale TEAMS ore 14.30

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Statuto dell'Associazione Giustizia e Sanità A.GI.SA.

Atto Notar Ernestina Annunziata del 2 luglio 2007, repertorio n. 122757, raccolta n. 21360, con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2018.

 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

 

1.

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione A.GI.SA.

 

2.

L'adesione alla stessa comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.

 

 

 

 

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

 

1.

L'associazione ha sede nel comune di Roma e può istituire sedi e Uffici sia in Italia che all'estero, secondo le modalità stabilite in questo Statuto.

 

 

L'associazione ha durata illimitata e l'eventuale scioglimento é deliberato nel rispetto delle modalità stabilite in questo Statuto e dalla Legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 3 - PRINCIPI E FINALITA' GENERALI E SCOPI

 

1.

L'Associazione non ha fini di lucro, non è Ente commerciale, non ha vincoli con partiti o movimenti politici, ed ha l'obiettivo di favorire la riflessione, secondo un approccio multidisciplinare, sul valore umano della persona nell'ambito degli interventi assistenziali della medicina scientifica, entro la cornice eminentemente relazionale della odierna società e del ruolo economico, sociale, culturale che caratterizza ogni individuo.

 

 

 

 

2.

Nel rispetto di tali principi l'Associazione intende:

 

 

raccogliere, mediante osservatori, studiare e diffondere documentazione e contributi, nella forma di raccomandazioni e linee-guida riguardanti aspetti legali, tecnici, scientifici e filosofici delle attività connesse alla tutela della salute umana;

 

 

coordinare, stimolare interscambio delle informazioni tra le professionalità chiamate a svolgere i ruoli istituzionali ed i compiti nuovi nell'ambito della tutela della salute e dei relativi profili di responsabilità appartenenti all'ambito sanitario e giuridico;

 

 

promuovere la realizzazione di Corsi Superiori, Seminari nazionali e internazionali, Workshops, Congressi, giornate di studio od iniziative similari in collaborazione con Istituzioni Universitarie, Centri di Ricerca, nazionali ed internazionali;

 

 

stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione, attraverso equipes multidisciplinari di esperti che partecipano alla Associazione, o appartenenti a Centri, Federazioni, Associazioni con finalità analoghe;

 

 

stimolare, contribuire alla elaborazione di progetti legislativi idonei a proporre soluzioni ai nodi problematici rilevati dagli studiosi, dai professionisti e specialisti del settore, mediante il confronto, il lavoro interdisciplinare con tavoli tecnici in grado di acquisire una maggiore conoscenza delle rispettive competenze con i connessi profili di responsabilità degli attori in campo;

 

 

mantenere con le competenti Istituzioni italiane e straniere rapporti di collaborazione culturale per realizzare iniziative formative volte a fornire risposte alle nuove sfide della società globale, con particolare riferimento all'incontro con culture e religioni diverse;

 

 

predisporre, collaborare partecipare a progetti scientifici e tecnici;

 

 

relazionarsi con Enti, imprese ed unità produttive per migliorare , attraverso studi, progetti, ricerche scientifiche le condizioni dei lavoratori e delle unità produttive, sotto un profilo squisitamente medico, sul posto di lavoro;

 

 

relazionarsi con Enti, imprese ed Istituzionali al fine di predisporre progetti scientifici e tecnici in grado di migliorare, sotto un profilo squisitamente medico, l'installazione di unità produttive e di insediamenti civili sul territorio;

 

 

promuovere iniziative verso scuole, centri anziani, carceri, Istituzioni ed insediamenti di ogni genere e di qualsivoglia natura al fine di evidenziare l'importanza della prevenzione nella cura delle malattie ed al fine di fornire cognizioni pratiche, effettuare screening e quanto di altro necessario allo scopo.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

1.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'ASSOCIAZIONE è impegnata a svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:

 

 

a)

divenire interlocutore privilegiato del mondo culturale, istituzionale, economico e sociale, stabilendo rapporti con le realtà più rappresentative, quali le Istituzioni, gli Enti Locali, gli Enti e gli Istituti pubblici e privati, le Organizzazioni politiche sociali ed economiche, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Umanitarie e Religiose;

 

 

b)

favorire lo sviluppo di iniziative umanitarie, culturali, sociali e di servizio nei confronti della collettività;

 

 

c)

promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari e conferenze, eventi, ricevimenti e cerimonie, manifestazioni, mostre ad ogni livello e qualsiasi servizio accessorio e/o collegato alla realizzazione delle suddette attività;

 

 

d)

raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare indagini, ricerche e studi, su temi di interesse provinciale, regionale, nazionale e internazionale che rispecchino i principi generali regolatori dell'associazione;

 

 

e)

effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

 

 

f)

effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

 

 

g)

istituire, organizzare e gestire Enti, Istituti, Società, Consorzi, Associazioni, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo delle attività facenti parti dello scopo dell'Associazione;

 

 

h)

promuovere, organizzare e gestire la formazione culturale, umana, imprenditoriale, professionale, sociale degli Associati e di tutti coloro che si ispireranno ai principi regolatori del presente Statuto;

 

 

i)

stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse della Associazione;

 

 

j)

sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed informazione, nonché attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico.

   

k)

promuovere la collaborazione di professionisti per consulenze medico legali "pro bono" per la tutela del disagio sociale e per la promozione dei diritti fondamentali.

 

2.

L'Associazione può anche:

 

 

a)

prestare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituti, Organizzazioni o Associazioni per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione dei suoi scopi o che si inquadrino negli stessi;

 

 

b)

perseguire i suoi scopi mediante il collegamento con altre Associazioni, giuridicamente autonome rispetto ad essa, le quali perseguano la realizzazione degli stessi scopi nell'ambito di più ampie o più ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate categorie di associati o a distinti settori di attività. In tal caso, l'Associazione non risponderà delle obbligazioni assunte dalle Associazioni, Fondazioni ecc. ad essa collegate. I rapporti con le altre Associazioni, Fondazioni ecc. collegate, saranno regolati da specifiche convenzioni, sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

ARTICOLO 5 - SOCI

 

1.

L'Associazione è costituita da soci che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno , all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote non sono rimborsabili né trasmissibili.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità anche di una sola quota annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni : richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. Tutti i soci hanno uguali diritti di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 6 - ADESIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI

 

1.

L'adesione di altre Associazioni, Fondazioni ecc. è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale decide con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.

 

2.

L'adesione comporta il pagamento delle quote e/o dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo nonché l'accettazione del presente Statuto.

 

3.

La domanda di adesione di altre Associazioni et similia, deve essere corredata da:

 

 

a)

Atto Costitutivo e Statuto della Associazione richiedente;

 

 

b)

adeguata documentazione della situazione organizzativa;

 

 

c)

bilancio o conto consuntivo dell'anno precedente a quello della richiesta di adesione; il conto consuntivo di ogni anno deve successivamente essere consegnato con le modalità e i tempi definiti dal Consiglio Direttivo;

 

 

d)

elenco nominativo dei membri degli organi associativi e dei dirigenti che deve essere costantemente aggiornato;

 

 

e)

elenco nominativo degli associati, che deve essere costantemente aggiornato.

 

 

 

 

ARTICOLO 7 - GRUPPI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

 

1.

L'Associazione può costituire e organizzare al suo interno gruppi di studio e di lavoro, cui delegare la rappresentanza degli altri Associati.

 

2.

Il Responsabile del gruppo di lavoro e/o di studio è nominato o revocato dalla Presidenza su parere del Consiglio Direttivo e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.

 

3.

Il Responsabile del gruppo di studio e/o di lavoro assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni.

 

4.

L'ambito e le limitazioni di rappresentanza, l'attività e le competenze, nonché le regole concernenti il rapporto con l'Associazione sono determinate dal Presidente della stessa Associazione su parere del Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

ARTICOLO 8 - SEDI E UFFICI

 

1.

L'Associazione può istituire, Sedi e Uffici sia in Italia che all'estero.

 

 

 

 

ARTICOLO 9 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI ADERENTI

 

1.

Gli Statuti delle Associazioni aderenti devono essere compatibili con quello dell'Associazione.

 

2.

Le Associazioni aderenti devono comunicare preventivamente alla Presidenza del Consiglio Direttivo, con almeno 90 giorni di anticipo, le modifiche da apportare ai propri Statuti. Qualora la Presidenza del Consiglio Direttivo non rilevi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la loro incompatibilità con lo Statuto, le modifiche possono essere deliberate dagli organi competenti.

 

3.

Ogni Associazione aderente deve fornire obbligatoriamente ad inizio anno alla Associazione, e ogni qual volta questa ne faccia richiesta, l'elenco aggiornato di tutti i propri associati.

 

4.

Ogni Associazione aderente deve fornire ogni anno alla Presidenza del Consiglio Direttivo copia del Bilancio e del Conto Consuntivo con le modalità e i tempi definiti dalla stessa Presidenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 10 - ENTI ISTITUTI ORGANISMI E SOCIETA' COLLEGATI

 

1.

L'Associazione , con delibera del Consiglio Direttivo, può promuovere la costituzione di Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi e Società, nonché organizzare e gestire gli stessi, esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a:

 

 

a)

collegarne la strategia e le attività agli obiettivi dell'Associazione;

 

 

b)

assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei servizi agli associati ed alle strutture.

 

2.

Il Responsabile è nominato e revocato dalla Presidenza, risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza.

 

3.

L'ambito e le limitazioni di rappresentanza, l'attività, le competenze, nonché le regole concernenti il rapporto con l'Associazione sono determinate dal Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

1.

Sono Organi dell'Associazione:

 

 

a)

l'Assemblea;

 

 

b)

il Consiglio Direttivo;

 

 

c)

il Presidente;

 

 

d)

Vice Presidente;

 

 

e)

Segretario;

 

 

f)

Tesoriere;

 

 

 

 

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

 

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria;

 

1.

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote e/o dei contributi associativi dovuti.

 

2.

L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio o il Conto Consuntivo ed elegge, a maggioranza, i membri del Consiglio Direttivo.

 

3.

L'Assemblea Straordinaria, a maggioranza assoluta, approva le modifiche statuarie e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

 

4.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza mediante avviso affisso presso la Sede della Associazione trenta giorni prima della data di riunione o mediante avviso telefonico ad ogni singolo associato.

 

5.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso e inviato fino a quindici giorni prima della data di riunione.

 

6.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; deve inoltre, contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che dovrà essere prevista non prima di 24 ore dalla prima.

 

7.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

 

8.

Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

 

9.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che può nominare gli scrutatori ed il segretario.

 

10.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

 

11.

In caso di impedimento, l'Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro Associato avente diritto di voto. La delega deve essere rilasciata per iscritto.

 

12.

Nessun rappresentante può essere portatore di più di una delega oltre la propria.

 

13.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto obbligano tutti gli Associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

 

14.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata in Roma, anche al di fuori della sede sociale, almeno una volta l'anno.

 

 

 

 

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri scelti tra gli Associati e durano in carica per tre anni ed è rieleggibile.

 

2.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il medesimo Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Organo, che rimarranno in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

 

3.

Eventuali lettere di dimissioni dalla carica dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo presso la sede sociale. Le dimissioni così pervenute saranno considerate irrevocabili e, dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo potrà procedere, per cooptazione, alla sostituzione del membro dimissionario che rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Consigliere.

 

4.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

 

5.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

 

 

a)

formula e realizza i programmi di attività in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

 

 

b)

elegge il Presidente;

 

 

c)

delibera sull'ammontare delle quote di adesione e delle quote associative periodiche;

 

 

d)

delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire alla Associazione, verificando che le norme statutarie delle stesse Associazioni siano compatibili con il presente Statuto, e approva all'uopo specifici accordi o convenzioni;

 

 

e)

delibera sull'eventuale delega a Commissione o ad altri Organi, Strutture, Organismi ovvero a Socio Esperto, per l'istruzione delle pratiche di ammissione;

 

 

f)

approva eventuali accordi e convenzioni che possono regolare i rapporti con altre Associazioni che chiedono di essere collegate alla Associazione pur non volendo aderire alla stessa;

 

 

g)

promuove ed autorizza la costituzione in altri Paesi di Associazioni che nella lingua locale assumono la denominazione Associazione; ......................

 

 

h)

delibera l'eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi della Associazione, precisandone le finalità, gli scopi, la durata e le regole di funzionamento;

 

 

i)

emana le eventuali modalità di attuazione delle norme statutarie, di cui agli articoli che richiamano esplicitamente un intervento del Consiglio Direttivo;

 

 

l)

delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza dell'Assemblea, chiedendone la ratifica nella prima riunione successiva;

 

 

m)

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e può compiere ogni eventuale operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenesse opportuna e necessaria per l'Associazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza, con preavviso di almeno tre giorni a mezzo telefono, telefax o email da inviare a ciascun componente. La convocazione deve riportare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

 

2.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso la Presidenza provvede entro cinque giorni dalla richiesta. E' comunque possibile ovviare alle formalità di convocazione nei termini previsti, purché risultino regolarmente apposte le firme di tutti i membri del Consiglio nell'apposito foglio presenze.

 

3.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

 

 

 

 

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

 

1.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi; agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale, che può delegare a uno o più membri del Consiglio Direttivo.

 

2.

Il presidente può anche delegare a terzi competenze e poteri a sua discrezione.

 

3.

Il Presidente, in particolare:

 

 

a)

Dà attuazione alle deliberazioni degli Organi Collegiali;

 

 

b)

stipula e sottoscrive accordi e contratti con persone fisiche, Istituzioni , Organizzazioni, Associazioni , Enti ecc. mirati allo sviluppo dell'Associazione ed al soddisfacimento dei bisogni degli associati;

 

 

c)

convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno, la data e la sede;

 

 

d)

convoca il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, la data e la sede;

 

 

e)

presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

 

f)

svolge tutte le attività che per Statuto gli sono riservate.

 

 

 

 

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

 

1.

Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e l’associazione e/o i suoi organi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede l’associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente .La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede l’Associazione, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica nelle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

 

 

 

 

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO SOCIALE

 

1.

Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione

 

2.

I proventi dell'Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali e liberalità;
- da ogni altro contributo che ad essa verrà concesso e/o elargito al fine del conseguimento dell'oggetto;
- proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;

 

3

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

 

4.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

 

1.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

2.

Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del Bilancio o Conto Economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea Ordinaria.

 

 

 

 

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO

 

1.

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

 

2.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di azione.

 

3.

In ogni caso non potranno essere distribuiti ai Soci beni mobili, immobili e valori, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che dovranno essere devoluti ad altra Associazione e/o Fondazione con finalità e scopi compatibili con quelli del presente Statuto, ovvero ad Enti ed Istituti di utilità economica e sociale.

 

 

 

 

ARTICOLO 20 - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO

 

1.

Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

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