Statuto
dell'Associazione Giustizia e Sanità A.GI.SA.
Atto
Notar Ernestina Annunziata del 2 luglio 2007, repertorio n. 122757,
raccolta n. 21360, con le modifiche approvate dall'Assemblea
Straordinaria del 18 luglio 2018.
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA |
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1. |
A
norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37,
38 del Codice Civile è costituita l'Associazione A.GI.SA. |
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2. |
L'adesione alla stessa comporta l'osservanza del presente Statuto e la
piena accettazione dei suoi principi. |
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ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA |
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1. |
L'associazione ha sede nel comune di Roma e può
istituire sedi e Uffici sia in Italia che all'estero, secondo le
modalità stabilite in questo Statuto. |
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L'associazione ha durata illimitata e l'eventuale scioglimento é
deliberato nel rispetto delle modalità stabilite in questo Statuto e
dalla Legge. |
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ARTICOLO 3 - PRINCIPI E FINALITA' GENERALI E SCOPI |
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1. |
L'Associazione non ha fini di lucro, non è Ente commerciale, non ha
vincoli con partiti o movimenti politici, ed ha l'obiettivo di favorire
la riflessione, secondo un approccio multidisciplinare, sul valore umano
della persona nell'ambito degli interventi assistenziali della medicina
scientifica, entro la cornice eminentemente relazionale della odierna
società e del ruolo economico, sociale, culturale che caratterizza ogni
individuo. |
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2. |
Nel
rispetto di tali principi l'Associazione intende: |
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raccogliere, mediante osservatori, studiare e diffondere documentazione
e contributi, nella forma di raccomandazioni e linee-guida riguardanti
aspetti legali, tecnici, scientifici e filosofici delle attività
connesse alla tutela della salute umana; |
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coordinare, stimolare interscambio delle informazioni tra le
professionalità chiamate a svolgere i ruoli istituzionali ed i compiti
nuovi nell'ambito della tutela della salute e dei relativi profili di
responsabilità appartenenti all'ambito sanitario e giuridico; |
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promuovere la realizzazione di Corsi Superiori, Seminari nazionali e
internazionali, Workshops, Congressi, giornate di studio od iniziative
similari in collaborazione con Istituzioni Universitarie, Centri di
Ricerca, nazionali ed internazionali; |
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stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione,
attraverso equipes multidisciplinari di esperti che partecipano alla
Associazione, o appartenenti a Centri, Federazioni, Associazioni con
finalità analoghe; |
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stimolare, contribuire alla elaborazione di progetti legislativi idonei
a proporre soluzioni ai nodi problematici rilevati dagli studiosi, dai
professionisti e specialisti del settore, mediante il confronto, il
lavoro interdisciplinare con tavoli tecnici in grado di acquisire una
maggiore conoscenza delle rispettive competenze con i connessi profili
di responsabilità degli attori in campo; |
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mantenere con le competenti Istituzioni italiane e straniere rapporti di
collaborazione culturale per realizzare iniziative formative volte a
fornire risposte alle nuove sfide della società globale, con particolare
riferimento all'incontro con culture e religioni diverse; |
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predisporre, collaborare partecipare a progetti scientifici e tecnici; |
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relazionarsi con Enti, imprese ed unità produttive per migliorare ,
attraverso studi, progetti, ricerche scientifiche le condizioni dei
lavoratori e delle unità produttive, sotto un profilo squisitamente
medico, sul posto di lavoro; |
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relazionarsi con Enti, imprese ed Istituzionali al fine di predisporre
progetti scientifici e tecnici in grado di migliorare, sotto un profilo
squisitamente medico, l'installazione di unità produttive e di
insediamenti civili sul territorio; |
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promuovere iniziative verso scuole, centri anziani, carceri, Istituzioni
ed insediamenti di ogni genere e di qualsivoglia natura al fine di
evidenziare l'importanza della prevenzione nella cura delle malattie ed
al fine di fornire cognizioni pratiche, effettuare screening e quanto di
altro necessario allo scopo. |
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ARTICOLO 4 |
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1. |
Per
il raggiungimento di tali scopi, l'ASSOCIAZIONE è impegnata a svolgere,
in particolare, le seguenti funzioni: |
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a) |
divenire interlocutore privilegiato del mondo culturale, istituzionale,
economico e sociale, stabilendo rapporti con le realtà più
rappresentative, quali le Istituzioni, gli Enti Locali, gli Enti e gli
Istituti pubblici e privati, le Organizzazioni politiche sociali ed
economiche, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni
Umanitarie e Religiose; |
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|
b) |
favorire lo sviluppo di iniziative umanitarie, culturali, sociali e di
servizio nei confronti della collettività; |
|
|
c) |
promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari e conferenze,
eventi, ricevimenti e cerimonie, manifestazioni, mostre ad ogni livello
e qualsiasi servizio accessorio e/o collegato alla realizzazione delle
suddette attività; |
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|
d) |
raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare
indagini, ricerche e studi, su temi di interesse provinciale, regionale,
nazionale e internazionale che rispecchino i principi generali
regolatori dell'associazione; |
|
|
e) |
effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica,
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con
riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali,
organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; |
|
|
f) |
effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica,
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con
riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali,
organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; |
|
|
g) |
istituire, organizzare e gestire Enti, Istituti, Società, Consorzi,
Associazioni, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo
delle attività facenti parti dello scopo dell'Associazione; |
|
|
h) |
promuovere, organizzare e gestire la formazione culturale, umana,
imprenditoriale, professionale, sociale degli Associati e di tutti
coloro che si ispireranno ai principi regolatori del presente Statuto; |
|
|
i) |
stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in
tutti i settori di attività di interesse della Associazione; |
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j) |
sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed
informazione, nonché attività editoriali ed informative, utilizzando
ogni mezzo tecnologico. |
|
|
k) |
promuovere la collaborazione
di professionisti per consulenze medico legali "pro bono" per la tutela
del disagio sociale e per la promozione dei diritti fondamentali. |
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2. |
L'Associazione può anche: |
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|
a) |
prestare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituti, Organizzazioni o
Associazioni per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione
dei suoi scopi o che si inquadrino negli stessi; |
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|
b)
|
perseguire i suoi scopi mediante il collegamento con altre Associazioni,
giuridicamente autonome rispetto ad essa, le quali perseguano la
realizzazione degli stessi scopi nell'ambito di più ampie o più
ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate
categorie di associati o a distinti settori di attività. In tal caso,
l'Associazione non risponderà delle obbligazioni assunte dalle
Associazioni, Fondazioni ecc. ad essa collegate. I rapporti con le altre
Associazioni, Fondazioni ecc. collegate, saranno regolati da specifiche
convenzioni, sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 5 - SOCI |
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1. |
L'Associazione è costituita da soci che intendono contribuire al
raggiungimento delle finalità statutarie e la cui domanda di ammissione
verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno , all'atto di
ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo. Le quote non sono rimborsabili né trasmissibili.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare
alle attività promosse dall'Associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità anche
di una sola quota annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio
direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni :
richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. Tutti i soci hanno
uguali diritti di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. |
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ARTICOLO 6 - ADESIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI |
|
1. |
L'adesione di altre Associazioni, Fondazioni ecc. è deliberata dal
Consiglio Direttivo, il quale decide con giudizio insindacabile e senza
obbligo di motivazione. |
|
2. |
L'adesione comporta il pagamento delle quote e/o dei contributi
associativi deliberati dal Consiglio Direttivo nonché l'accettazione del
presente Statuto. |
|
3. |
La
domanda di adesione di altre Associazioni et similia, deve essere
corredata da: |
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a) |
Atto
Costitutivo e Statuto della Associazione richiedente; |
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|
b) |
adeguata documentazione della situazione organizzativa; |
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c) |
bilancio o conto consuntivo dell'anno precedente a quello della
richiesta di adesione; il conto consuntivo di ogni anno deve
successivamente essere consegnato con le modalità e i tempi definiti dal
Consiglio Direttivo; |
|
|
d) |
elenco nominativo dei membri degli organi associativi e dei dirigenti
che deve essere costantemente aggiornato; |
|
|
e) |
elenco nominativo degli associati, che deve essere costantemente
aggiornato. |
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ARTICOLO 7 - GRUPPI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO |
|
1. |
L'Associazione può costituire e organizzare al suo interno gruppi di
studio e di lavoro, cui delegare la rappresentanza degli altri
Associati. |
|
2. |
Il
Responsabile del gruppo di lavoro e/o di studio è nominato o revocato
dalla Presidenza su parere del Consiglio Direttivo e risponde dei suoi
atti alla stessa Presidenza. |
|
3. |
Il
Responsabile del gruppo di studio e/o di lavoro assume in sé ogni e
qualsivoglia responsabilità allo stesso attribuibile per atti con
valenza giuridica compiuti nello svolgimento delle sue funzioni. |
|
4. |
L'ambito e le limitazioni di rappresentanza, l'attività e le competenze,
nonché le regole concernenti il rapporto con l'Associazione sono
determinate dal Presidente della stessa Associazione su parere del
Consiglio Direttivo. |
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ARTICOLO 8 - SEDI E UFFICI |
|
1. |
L'Associazione può istituire, Sedi e Uffici sia in Italia che
all'estero. |
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ARTICOLO 9 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI ADERENTI |
|
1. |
Gli
Statuti delle Associazioni aderenti devono essere compatibili con quello
dell'Associazione. |
|
2. |
Le
Associazioni aderenti devono comunicare preventivamente alla Presidenza
del Consiglio Direttivo, con almeno 90 giorni di anticipo, le modifiche
da apportare ai propri Statuti. Qualora la Presidenza del Consiglio
Direttivo non rilevi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, la loro incompatibilità con lo Statuto, le
modifiche possono essere deliberate dagli organi competenti. |
|
3. |
Ogni
Associazione aderente deve fornire obbligatoriamente ad inizio anno alla
Associazione, e ogni qual volta questa ne faccia richiesta, l'elenco
aggiornato di tutti i propri associati. |
|
4. |
Ogni
Associazione aderente deve fornire ogni anno alla Presidenza del
Consiglio Direttivo copia del Bilancio e del Conto Consuntivo con le
modalità e i tempi definiti dalla stessa Presidenza. |
|
|
|
|
ARTICOLO 10 - ENTI ISTITUTI ORGANISMI E SOCIETA' COLLEGATI |
|
1. |
L'Associazione , con delibera del Consiglio Direttivo, può promuovere la
costituzione di Organizzazioni, Enti, Istituti, Organismi e Società,
nonché organizzare e gestire gli stessi, esercitando su di essi
un'azione di indirizzo finalizzata a: |
|
|
a) |
collegarne la strategia e le attività agli obiettivi dell'Associazione; |
|
|
b) |
assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei
servizi agli associati ed alle strutture. |
|
2. |
Il
Responsabile è nominato e revocato dalla Presidenza, risponde dei suoi
atti alla stessa Presidenza. |
|
3. |
L'ambito e le limitazioni di rappresentanza, l'attività, le competenze,
nonché le regole concernenti il rapporto con l'Associazione sono
determinate dal Consiglio Direttivo. |
|
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ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
|
1. |
Sono
Organi dell'Associazione: |
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a) |
l'Assemblea; |
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b) |
il
Consiglio Direttivo; |
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c) |
il
Presidente; |
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|
d) |
Vice
Presidente; |
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|
e) |
Segretario; |
|
|
f) |
Tesoriere; |
|
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ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA |
|
L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria; |
|
1. |
L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote
e/o dei contributi associativi dovuti. |
|
2. |
L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio o il Conto Consuntivo ed
elegge, a maggioranza, i membri del Consiglio Direttivo. |
|
3. |
L'Assemblea Straordinaria, a maggioranza assoluta, approva le modifiche
statuarie e delibera sullo scioglimento dell'Associazione. |
|
4. |
L'Assemblea è convocata dalla Presidenza mediante avviso affisso presso
la Sede della Associazione trenta giorni prima della data di riunione o
mediante avviso telefonico ad ogni singolo associato. |
|
5. |
In
caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso e inviato
fino a quindici giorni prima della data di riunione. |
|
6. |
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; deve
inoltre, contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della
seconda convocazione, che dovrà essere prevista non prima di 24 ore
dalla prima. |
|
7. |
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida, in prima
convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto
di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. |
|
8. |
Le
deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti
presenti o rappresentati in Assemblea. |
|
9. |
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che può nominare gli scrutatori
ed il segretario. |
|
10. |
Ogni
partecipante ha diritto ad un voto. |
|
11. |
In
caso di impedimento, l'Associato avente diritto di voto può farsi
rappresentare per delega da altro Associato avente diritto di voto. La
delega deve essere rilasciata per iscritto. |
|
12. |
Nessun rappresentante può essere portatore di più di una delega oltre la
propria. |
|
13. |
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e
dello Statuto obbligano tutti gli Associati, compresi gli assenti e i
dissenzienti. |
|
14. |
L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata in Roma, anche al di fuori
della sede sociale, almeno una volta l'anno. |
|
|
|
|
ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO |
|
1. |
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque
membri scelti tra gli Associati e durano in carica per tre anni ed è
rieleggibile. |
|
2. |
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il
medesimo Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi
Consiglieri, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Organo,
che rimarranno in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri. |
|
3. |
Eventuali lettere di dimissioni dalla carica dovranno essere indirizzate
al Consiglio Direttivo presso la sede sociale. Le dimissioni così
pervenute saranno considerate irrevocabili e, dalla data di ricezione,
il Consiglio Direttivo potrà procedere, per cooptazione, alla
sostituzione del membro dimissionario che rimarrà in carica fino
all'elezione del nuovo Consigliere. |
|
4. |
Il
Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei suoi membri. |
|
5. |
Il
Consiglio Direttivo, in particolare: |
|
|
a) |
formula e realizza i programmi di attività in relazione alle
deliberazioni dell'Assemblea; |
|
|
b) |
elegge il Presidente; |
|
|
c) |
delibera sull'ammontare delle quote di adesione e delle quote
associative periodiche; |
|
|
d) |
delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire alla
Associazione, verificando che le norme statutarie delle stesse
Associazioni siano compatibili con il presente Statuto, e approva
all'uopo specifici accordi o convenzioni; |
|
|
e) |
delibera sull'eventuale delega a Commissione o ad altri Organi,
Strutture, Organismi ovvero a Socio Esperto, per l'istruzione delle
pratiche di ammissione; |
|
|
f) |
approva eventuali accordi e convenzioni che possono regolare i rapporti
con altre Associazioni che chiedono di essere collegate alla
Associazione pur non volendo aderire alla stessa; |
|
|
g) |
promuove ed autorizza la costituzione in altri Paesi di Associazioni che
nella lingua locale assumono la denominazione Associazione;
...................... |
|
|
h) |
delibera l'eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico,
composto da persone di provata competenza che condividono gli scopi
della Associazione, precisandone le finalità, gli scopi, la durata e le
regole di funzionamento; |
|
|
i) |
emana le eventuali modalità di attuazione delle norme statutarie, di cui
agli articoli che richiamano esplicitamente un intervento del Consiglio
Direttivo; |
|
|
l) |
delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza
dell'Assemblea, chiedendone la ratifica nella prima riunione successiva; |
|
|
m) |
Il
Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, e può compiere ogni eventuale operazione finanziaria,
mobiliare o immobiliare ritenesse opportuna e necessaria per
l'Associazione. |
|
|
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|
ARTICOLO 14 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
|
1. |
Il
Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidenza, con preavviso di
almeno tre giorni a mezzo telefono, telefax o email da inviare a ciascun
componente. La convocazione deve riportare l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. |
|
2. |
Il
Consiglio Direttivo è altresì convocato quando ne faccia richiesta
motivata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno la
maggioranza dei suoi componenti. In tal caso la Presidenza provvede
entro cinque giorni dalla richiesta. E' comunque possibile ovviare alle
formalità di convocazione nei termini previsti, purché risultino
regolarmente apposte le firme di tutti i membri del Consiglio
nell'apposito foglio presenze. |
|
3. |
Il
Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti. |
|
|
|
|
ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE |
|
1. |
Il
Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi; agisce e resiste in giudizio ed ha
la firma sociale, che può delegare a uno o più membri del Consiglio
Direttivo. |
|
2. |
Il
presidente può anche delegare a terzi competenze e poteri a sua
discrezione. |
|
3. |
Il
Presidente, in particolare: |
|
|
a) |
Dà
attuazione alle deliberazioni degli Organi Collegiali; |
|
|
b) |
stipula e sottoscrive accordi e contratti con persone fisiche,
Istituzioni , Organizzazioni, Associazioni , Enti ecc. mirati allo
sviluppo dell'Associazione ed al soddisfacimento dei bisogni degli
associati; |
|
|
c) |
convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno, la data e la sede; |
|
|
d) |
convoca il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, la data e
la sede; |
|
|
e) |
presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; |
|
|
f) |
svolge tutte le attività che per Statuto gli sono riservate. |
|
|
|
|
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE |
|
1. |
Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e
l’associazione e/o i suoi organi, aventi per oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto associativo, sono risolte da un arbitro unico
nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti nel cui ambito ha sede l’associazione, entro trenta
giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più
diligente .La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della
Provincia in cui ha sede l’Associazione, dall’arbitro nominato.
L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di
procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina,
senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese
dell’arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica nelle
controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero. |
|
|
|
|
ARTICOLO 17 - PATRIMONIO SOCIALE |
|
1. |
Il
patrimonio sociale è formato dai beni mobili, immobili e valori che a
qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione |
|
2. |
I
proventi dell'Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali e liberalità;
- da ogni altro contributo che ad essa verrà concesso e/o elargito al
fine del conseguimento dell'oggetto;
- proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari
e da partecipazioni; |
|
3 |
La
quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile. |
|
4. |
E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. |
|
|
|
|
ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO |
|
1. |
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno. |
|
2. |
Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del Bilancio o Conto
Economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e
successivamente dell'Assemblea Ordinaria. |
|
|
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|
ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO |
|
1. |
Lo
scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea a maggioranza
assoluta. |
|
2. |
In
caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori,
determinandone i poteri e le modalità di azione. |
|
3. |
In
ogni caso non potranno essere distribuiti ai Soci beni mobili, immobili
e valori, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, che dovranno essere devoluti ad altra Associazione e/o
Fondazione con finalità e scopi compatibili con quelli del presente
Statuto, ovvero ad Enti ed Istituti di utilità economica e sociale. |
|
|
|
|
ARTICOLO 20 - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO |
|
1. |
Per
i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto
compatibili, le norme del Codice Civile. | | |