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Lo Statuto della Associazione A.GI.SA.
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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI
RAPPRESENTANZA |
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1. |
A norma dell'art. 18 della Costituzione
Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita
l'Associazione A.GI.SA. |
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2. |
L'adesione alla stessa comporta
l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi
principi. |
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ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA |
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1. |
L'associazione ha sede in Roma in Piazza
Prati degli Strozzi n. 33 e può istituire sedi e Uffici sia in Italia
che all'estero, secondo le modalità stabilite in questo Statuto. |
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L'associazione ha durata illimitata e
l'eventuale scioglimento é deliberato nel rispetto delle modalità
stabilite in questo Statuto e dalla Legge. |
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ARTICOLO 3 - PRINCIPI E FINALITA' GENERALI
E SCOPI |
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1. |
L'Associazione non ha fini di lucro, non è
Ente commerciale, non ha vincoli con partiti o movimenti politici, ed ha
l'obiettivo di favorire la riflessione, secondo un approccio
multidisciplinare, sul valore umano della persona nell'ambito degli
interventi assistenziali della medicina scientifica, entro la cornice
eminentemente relazionale della odierna società e del ruolo economico,
sociale, culturale che caratterizza ogni individuo. |
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2. |
Nel rispetto di tali principi
l'Associazione intende: |
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raccogliere, mediante osservatori,
studiare e diffondere documentazione e contributi, nella forma di
raccomandazioni e linee-guida riguardanti aspetti legali, tecnici,
scientifici e filosofici delle attività connesse alla tutela della
salute umana; |
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|
coordinare, stimolare interscambio delle
informazioni tra le professionalità chiamate a svolgere i ruoli
istituzionali ed i compiti nuovi nell'ambito della tutela della salute e
dei relativi profili di responsabilità appartenenti all'ambito sanitario
e giuridico; |
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promuovere la realizzazione di Corsi
Superiori, Seminari nazionali e internazionali, Workshops, Congressi,
giornate di studio od iniziative similari in collaborazione con
Istituzioni Universitarie, Centri di Ricerca, nazionali ed
internazionali; |
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stimolare e promuovere la conoscenza e
diffusione della formazione, attraverso equipes multidisciplinari di
esperti che partecipano alla Associazione, o appartenenti a Centri,
Federazioni, Associazioni con finalità analoghe; |
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stimolare, contribuire alla elaborazione
di progetti legislativi idonei a proporre soluzioni ai nodi problematici
rilevati dagli studiosi, dai professionisti e specialisti del settore,
mediante il confronto, il lavoro interdisciplinare con tavoli tecnici in
grado di acquisire una maggiore conoscenza delle rispettive competenze
con i connessi profili di responsabilità degli attori in campo; |
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mantenere con le competenti Istituzioni
italiane e straniere rapporti di collaborazione culturale per realizzare
iniziative formative volte a fornire risposte alle nuove sfide della
società globale, con particolare riferimento all'incontro con culture e
religioni diverse; |
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predisporre, collaborare partecipare a
progetti scientifici e tecnici; |
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relazionarsi con Enti, imprese ed unità
produttive per migliorare , attraverso studi, progetti, ricerche
scientifiche le condizioni dei lavoratori e delle unità produttive,
sotto un profilo squisitamente medico, sul posto di lavoro; |
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|
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relazionarsi con Enti, imprese ed
Istituzionali al fine di predisporre progetti scientifici e tecnici in
grado di migliorare, sotto un profilo squisitamente medico,
l'installazione di unità produttive e di insediamenti civili sul
territorio; |
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|
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promuovere iniziative verso scuole, centri
anziani, carceri, Istituzioni ed insediamenti di ogni genere e di
qualsivoglia natura al fine di evidenziare l'importanza della
prevenzione nella cura delle malattie ed al fine di fornire cognizioni
pratiche, effettuare screening e quanto di altro necessario allo scopo. |
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ARTICOLO 4 |
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1. |
Per il raggiungimento di tali scopi,
l'ASSOCIAZIONE è impegnata a svolgere, in particolare, le seguenti
funzioni: |
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|
a) |
divenire
interlocutore privilegiato del mondo culturale, istituzionale, economico
e sociale, stabilendo rapporti con le realtà più rappresentative, quali
le Istituzioni, gli Enti Locali, gli Enti e gli Istituti pubblici e
privati, le Organizzazioni politiche sociali ed economiche, i Sindacati,
le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Umanitarie e Religiose; |
|
|
|
b) |
favorire
lo sviluppo di iniziative umanitarie, culturali, sociali e di servizio
nei confronti della collettività; |
|
|
|
c) |
promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari e conferenze,
eventi, ricevimenti e cerimonie, manifestazioni, mostre ad ogni livello
e qualsiasi servizio accessorio e/o collegato alla realizzazione delle
suddette attività; |
|
|
|
d) |
raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare
indagini, ricerche e studi, su temi di interesse provinciale, regionale,
nazionale e internazionale che rispecchino i principi generali
regolatori dell'associazione; |
|
|
|
e) |
effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica,
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con
riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali,
organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; |
|
|
|
f) |
effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica,
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con
riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali,
organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; |
|
|
|
g) |
istituire, organizzare e gestire Enti, Istituti, Società, Consorzi,
Associazioni, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo
delle attività facenti parti dello scopo dell'Associazione; |
|
|
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h) |
promuovere, organizzare e gestire la formazione culturale, umana,
imprenditoriale, professionale, sociale degli Associati e di tutti
coloro che si ispireranno ai principi regolatori del presente Statuto; |
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i) |
stipulare
convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i
settori di attività di interesse della Associazione; |
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|
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j) |
sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed
informazione, nonché attività editoriali ed informative, utilizzando
ogni mezzo tecnologico. |
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|
2. |
L'Associazione può anche: |
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|
a) |
prestare
la sua collaborazione ad altri Enti, Istituti, Organizzazioni o
Associazioni per lo sviluppo di iniziative dirette alla realizzazione
dei suoi scopi o che si inquadrino negli stessi; |
|
|
|
b)
|
perseguire i suoi scopi mediante il collegamento con altre Associazioni,
giuridicamente autonome rispetto ad essa, le quali perseguano la
realizzazione degli stessi scopi nell'ambito di più ampie o più
ristrette circoscrizioni territoriali, o in rapporto a differenziate
categorie di associati o a distinti settori di attività. In tal caso,
l'Associazione non risponderà delle obbligazioni assunte dalle
Associazioni, Fondazioni ecc. ad essa collegate. I rapporti con le altre
Associazioni, Fondazioni ecc. collegate, saranno regolati da specifiche
convenzioni, sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.
|
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ARTICOLO 5 - SOCI |
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|
1. |
L'Associazione è costituita da soci che
intendono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e la
cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che
verseranno , all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote non sono
rimborsabili né trasmissibili.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro eventuali
dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci
anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare
alle attività promosse dall'Associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità anche
di una sola quota annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio
direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni :
richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. Tutti i soci hanno
uguali diritti di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. |
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ARTICOLO 6 - ADESIONE DI ALTRE
ASSOCIAZIONI |
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|
1. |
L'adesione di altre Associazioni,
Fondazioni ecc. è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale decide
con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione. |
|
|
2. |
L'adesione comporta il pagamento delle
quote e/o dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo
nonché l'accettazione del presente Statuto. |
|
|
3. |
La domanda di adesione di altre
Associazioni et similia, deve essere corredata da: |
|
|
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a) |
Atto
Costitutivo e Statuto della Associazione richiedente; |
|
|
|
b) |
adeguata
documentazione della situazione organizzativa; |
|
|
|
c) |
bilancio
o conto consuntivo dell'anno precedente a quello della richiesta di
adesione; il conto consuntivo di ogni anno deve successivamente essere
consegnato con le modalità e i tempi definiti dal Consiglio Direttivo; |
|
|
|
d) |
elenco
nominativo dei membri degli organi associativi e dei dirigenti che deve
essere costantemente aggiornato; |
|
|
|
e) |
elenco
nominativo degli associati, che deve essere costantemente aggiornato. |
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|
|
ARTICOLO 7 - GRUPPI DI STUDIO E GRUPPI DI
LAVORO |
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|
1. |
L'Associazione può costituire e
organizzare al suo interno gruppi di studio e di lavoro, cui delegare la
rappresentanza degli altri Associati. |
|
|
2. |
Il Responsabile del gruppo di lavoro e/o
di studio è nominato o revocato dalla Presidenza su parere del Consiglio
Direttivo e risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza. |
|
|
3. |
Il Responsabile del gruppo di studio e/o
di lavoro assume in sé ogni e qualsivoglia responsabilità allo stesso
attribuibile per atti con valenza giuridica compiuti nello svolgimento
delle sue funzioni. |
|
|
4. |
L'ambito e le limitazioni di
rappresentanza, l'attività e le competenze, nonché le regole concernenti
il rapporto con l'Associazione sono determinate dal Presidente della
stessa Associazione su parere del Consiglio Direttivo. |
|
|
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|
ARTICOLO 8 - SEDI E UFFICI |
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|
1. |
L'Associazione può istituire, Sedi e
Uffici sia in Italia che all'estero. |
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ARTICOLO 9 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI
ADERENTI |
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|
1. |
Gli Statuti delle Associazioni aderenti
devono essere compatibili con quello dell'Associazione. |
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|
2. |
Le Associazioni aderenti devono comunicare
preventivamente alla Presidenza del Consiglio Direttivo, con almeno 90
giorni di anticipo, le modifiche da apportare ai propri Statuti. Qualora
la Presidenza del Consiglio Direttivo non rilevi, entro 30 giorni dalla
data di ricezione della relativa comunicazione, la loro incompatibilità
con lo Statuto, le modifiche possono essere deliberate dagli organi
competenti. |
|
|
3. |
Ogni Associazione aderente deve fornire
obbligatoriamente ad inizio anno alla Associazione, e ogni qual volta
questa ne faccia richiesta, l'elenco aggiornato di tutti i propri
associati. |
|
|
4. |
Ogni Associazione aderente deve fornire
ogni anno alla Presidenza del Consiglio Direttivo copia del Bilancio e
del Conto Consuntivo con le modalità e i tempi definiti dalla stessa
Presidenza. |
|
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ARTICOLO 10 - ENTI ISTITUTI ORGANISMI E
SOCIETA' COLLEGATI |
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|
1. |
L'Associazione , con delibera del
Consiglio Direttivo, può promuovere la costituzione di Organizzazioni,
Enti, Istituti, Organismi e Società, nonché organizzare e gestire gli
stessi, esercitando su di essi un'azione di indirizzo finalizzata a: |
|
|
|
a) |
collegarne la strategia e le attività agli obiettivi dell'Associazione; |
|
|
|
b) |
assicurare, attraverso di essi, un grado elevato di efficienza nei
servizi agli associati ed alle strutture. |
|
|
2. |
Il Responsabile è nominato e revocato
dalla Presidenza, risponde dei suoi atti alla stessa Presidenza. |
|
|
3. |
L'ambito e le limitazioni di
rappresentanza, l'attività, le competenze, nonché le regole concernenti
il rapporto con l'Associazione sono determinate dal Consiglio Direttivo. |
|
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ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
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1. |
Sono Organi dell'Associazione: |
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a) |
l'Assemblea; |
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b) |
il
Consiglio Direttivo; |
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|
c) |
il
Presidente; |
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|
d) |
Vice
Presidente; |
|
|
|
e) |
Segretario; |
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|
f) |
Tesoriere; |
|
|
|
g) |
il
Collegio dei Revisori. |
|
|
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|
|
|
ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA |
|
|
L'Assemblea può essere Ordinaria e
Straordinaria; |
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|
1. |
L'Assemblea è composta dai Soci in regola
con il versamento delle quote e/o dei contributi associativi dovuti. |
|
|
2. |
L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio
o il Conto Consuntivo ed elegge, a maggioranza, i membri del Consiglio
Direttivo. |
|
|
3. |
L'Assemblea Straordinaria, a maggioranza
assoluta, approva le modifiche statuarie e delibera sullo scioglimento
dell'Associazione. |
|
|
4. |
L'Assemblea è convocata dalla Presidenza
mediante avviso affisso presso la Sede della Associazione trenta giorni
prima della data di riunione o mediante avviso telefonico ad ogni
singolo associato. |
|
|
5. |
In caso di urgenza, l'avviso di
convocazione può essere affisso e inviato fino a quindici giorni prima
della data di riunione. |
|
|
6. |
L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché
l'ordine del giorno; deve inoltre, contenere l'indicazione della data,
dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che dovrà essere
prevista non prima di 24 ore dalla prima. |
|
|
7. |
L'Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la
metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. |
|
|
8. |
Le deliberazioni sono adottate con il
consenso della metà più uno dei voti presenti o rappresentati in
Assemblea. |
|
|
9. |
L'Assemblea è presieduta dal Presidente,
che può nominare gli scrutatori ed il segretario. |
|
|
10. |
Ogni partecipante ha diritto ad un voto. |
|
|
11. |
In caso di impedimento, l'Associato avente
diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro Associato
avente diritto di voto. La delega deve essere rilasciata per iscritto. |
|
|
12. |
Nessun rappresentante può essere portatore
di più di una delega oltre la propria. |
|
|
13. |
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea,
prese in conformità della Legge e dello Statuto obbligano tutti gli
Associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. |
|
|
14. |
L'assemblea ordinaria dovrà essere
convocata in Roma, anche al di fuori della sede sociale, almeno una
volta l'anno. |
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO |
|
|
1. |
Il Consiglio Direttivo è composto da un
numero variabile da tre a sette membri scelti tra gli Associati e durano
in carica per tre anni ed è rieleggibile. |
|
|
2. |
Qualora venissero a mancare uno o più
membri del Consiglio Direttivo, il medesimo Consiglio Direttivo nominerà
per cooptazione i nuovi Consiglieri, al fine di garantire il corretto
funzionamento dell'Organo, che rimarranno in carica fino all'elezione
dei nuovi Consiglieri. |
|
|
3. |
Eventuali lettere di dimissioni dalla
carica dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo presso la sede
sociale. Le dimissioni così pervenute saranno considerate irrevocabili
e, dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo potrà procedere, per
cooptazione, alla sostituzione del membro dimissionario che rimarrà in
carica fino all'elezione del nuovo Consigliere. |
|
|
4. |
Il Consiglio Direttivo delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. |
|
|
5. |
Il Consiglio Direttivo, in particolare: |
|
|
|
a) |
formula e
realizza i programmi di attività in relazione alle deliberazioni
dell'Assemblea; |
|
|
|
b) |
elegge il
Presidente; |
|
|
|
c) |
delibera
sull'ammontare delle quote di adesione e delle quote associative
periodiche; |
|
|
|
d) |
delibera
sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire alla
Associazione, verificando che le norme statutarie delle stesse
Associazioni siano compatibili con il presente Statuto, e approva
all'uopo specifici accordi o convenzioni; |
|
|
|
e) |
delibera
sull'eventuale delega a Commissione o ad altri Organi, Strutture,
Organismi ovvero a Socio Esperto, per l'istruzione delle pratiche di
ammissione; |
|
|
|
f) |
approva
eventuali accordi e convenzioni che possono regolare i rapporti con
altre Associazioni che chiedono di essere collegate alla Associazione
pur non volendo aderire alla stessa; |
|
|
|
g) |
promuove
ed autorizza la costituzione in altri Paesi di Associazioni che nella
lingua locale assumono la denominazione Associazione;
...................... |
|
|
|
h) |
delibera
l'eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da
persone di provata competenza che condividono gli scopi della
Associazione, precisandone le finalità, gli scopi, la durata e le regole
di funzionamento; |
|
|
|
i) |
emana le
eventuali modalità di attuazione delle norme statutarie, di cui agli
articoli che richiamano esplicitamente un intervento del Consiglio
Direttivo; |
|
|
|
l) |
delibera, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza
dell'Assemblea, chiedendone la ratifica nella prima riunione successiva; |
|
|
|
m) |
Il
Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, e può compiere ogni eventuale operazione finanziaria,
mobiliare o immobiliare ritenesse opportuna e necessaria per
l'Associazione. |
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 14 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
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|
1. |
Il Consiglio Direttivo è convocato dalla
Presidenza, con preavviso di almeno tre giorni a mezzo telefono, telefax
o email da inviare a ciascun componente. La convocazione deve riportare
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché
dell'ordine del giorno. |
|
|
2. |
Il Consiglio Direttivo è altresì convocato
quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione dell'ordine del
giorno, almeno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso la
Presidenza provvede entro cinque giorni dalla richiesta. E' comunque
possibile ovviare alle formalità di convocazione nei termini previsti,
purché risultino regolarmente apposte le firme di tutti i membri del
Consiglio nell'apposito foglio presenze. |
|
|
3. |
Il Consiglio Direttivo è validamente
riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. |
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE |
|
|
1. |
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi; agisce e
resiste in giudizio ed ha la firma sociale, che può delegare a uno o più
membri del Consiglio Direttivo. |
|
|
2. |
Il presidente può anche delegare a terzi
competenze e poteri a sua discrezione. |
|
|
3. |
Il Presidente, in particolare: |
|
|
|
a) |
Dà
attuazione alle deliberazioni degli Organi Collegiali; |
|
|
|
b) |
stipula e
sottoscrive accordi e contratti con persone fisiche, Istituzioni ,
Organizzazioni, Associazioni , Enti ecc. mirati allo sviluppo
dell'Associazione ed al soddisfacimento dei bisogni degli associati; |
|
|
|
c) |
convoca
l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno, la data e la sede; |
|
|
|
d) |
convoca
il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, la data e la
sede; |
|
|
|
e) |
presiede
le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; |
|
|
|
f) |
svolge tutte le attività che per Statuto gli sono riservate. |
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|
|
|
|
|
ARTICOLO 16 - Collegio dei revisori |
|
|
La gestione dell'Associazione è
controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti
annualmente dall'Assemblea dei Soci. |
|
|
I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
e/o rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione
e di controllo. |
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|
|
|
|
|
ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE |
|
|
1. |
Tutte le controversie sociali tra gli
associati e tra questi ultimi e l'Associazione e/o i suoi Organi saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione , alla competenza
di tre Probiviri da nominarsi dal Consiglio Direttivo; essi
giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. |
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE |
|
|
1. |
Il patrimonio sociale è formato dai beni
mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo
possesso dell'Associazione |
|
|
2. |
I proventi dell'Associazione sono
costituiti:
- dalle quote sociali e liberalità;
- da ogni altro contributo che ad essa verrà concesso e/o elargito al
fine del conseguimento dell'oggetto;
- proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari
e da partecipazioni; |
|
|
3 |
La quota associativa non è rivalutabile né
trasmissibile. |
|
|
4. |
E' fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge. |
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO |
|
|
1. |
L'esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. |
|
|
2. |
Annualmente il Tesoriere provvede alla
redazione del Bilancio o Conto Economico da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea Ordinaria. |
|
|
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ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO |
|
|
1. |
Lo scioglimento può avvenire con decisione
dell'Assemblea a maggioranza assoluta. |
|
|
2. |
In caso di scioglimento l'Assemblea
provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le
modalità di azione. |
|
|
3. |
In ogni caso non potranno essere
distribuiti ai Soci beni mobili, immobili e valori, utili e/o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che dovranno essere devoluti
ad altra Associazione e/o Fondazione con finalità e scopi compatibili
con quelli del presente Statuto, ovvero ad Enti ed Istituti di utilità
economica e sociale. |
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ARTICOLO 21 - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA
DELLO STATUTO |
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|
1. |
Per i casi non previsti dal presente
Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. |
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